Alcol e droghe sul lavoro: a lavoro sulla nuova normativa!

di Federica PALMIERI

Il 20 novembre 2015 il Ministero della Salute ha trasmesso alla Conferenza Unificata Stato-Regioni lo schema di intesa – ai sensi dell’articolo 8, Comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 tra il Governo, le Regioni e le  Province Autonome di Trento e Bolzano – “Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza“.

Lo schema prevede che non ci sarà più distinzione di categorie, come attualmente in essere, tra gli elenchi ”alcol” e “droghe”, ma un unico elenco comprendente varie mansioni tra le quali: autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose, addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), gru per autocarro, trattori, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, escavatori, pale caricatrici frontali, terne, operatori che svolgano attività in quota ad altezza superiore ai due metri.

Per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, scompaiono i conducenti di camion (eccetto per le merci pericolose) ma vengono inseriti:

  • i sanitari a rischio lesioni da taglio o puntura (quindi anche chi fa i prelievi o gli igienisti dentali),
  • tutti gli edili che effettuano lavori in quota,
  • gli agricoltori che conducono un trattore, ecc.

In attesa che l’intesa venga calendarizzata e approvata, riportiamo in sintesi i contenuti di maggior rilievo:

  • Il documento si riferisce sia alla prevenzione delle dipendenze da alcol e droghe, sia alla prevenzione rispetto all’uso sporadico e occasionale;
  • Le linee guida disciplinano il primo livello di accertamento, lasciano immutate le procedure per l’approfondimento diagnostico-accertativo di secondo livello;
  • L’elenco delle attività che comportano un elevato rischio per la sicurezza è definito in uno specifico allegato periodicamente aggiornato;
  • La possibilità di estendere la prevenzione a mansioni non comprese nell’elenco, avvalendosi della commissione ASL ex art. 5 L300/70;
  • Obblighi a carico dell’impresa: vietare la somministrazione e l’assunzione durante l’orario di lavoro; disporre la non accettazione al lavoro dei lavoratori giudicati non idonei o positivi ai test ematici (con alcolemia superiore a 0,3 g/l); iniziative di sensibilizzazione ed informazione specifiche; valutare la disponibilità di test sul luogo di lavoro; attuare i controlli sanitari;
  • Periodicità massima triennale della specifica sorveglianza sanitaria;
  • Contenuto dell’anamnesi e dell’esame obiettivo;
  • Possibilità di ricorso ad esami del capello sia per confermare che per escludere sospetti clinici;
  • Effettuazione di test rapidi a sorpresa (senza alcun tipo di preavviso) che annualmente coinvolgano almeno il 10% dell’organico;
  • L’esame a sorpresa può avvenire anche all’inizio del turno;
  • Attuazione di programmi di monitoraggio periodico individuale per i lavoratori risultati positivi allo screening a sorpresa;
  • Non ammissione al lavoro in caso di positività;
  • Giudizio di non idoneità temporanea in caso di reiterata positività, in attesa di conferme di esame cheratinico o di iter presso SERT;
  • Sospensione dal lavoro in caso di rifiuto a sottoporti ai test di screening;
  • Possibilità del datore di lavoro e del medico competente di richiedere test rapidi a sorpresa secondo proprio giudizio;
  • Tipizzazione dei test di screening: etilometro per l’alcol, saliva per le droghe;
  • Utilizzo dell’urina come criterio residuale per impossibilità tecniche e con preavviso;
  • Valori cut-off fissati nello specifico allegato al documento;
  • Valore dello screening: probatorio rispetto alla negatività, richiede esame di conferma per la positività.

Per tutti i lavoratori sarà pertanto vietato assumere alcolici e sostanze stupefacenti durante l’orario di lavoro, o meglio non dovranno essere rilevabili tracce di alcol e sostanze stupefacenti durante l’orario di lavoro. La tracciabilità delle droghe nella saliva è nettamente inferiore, in termini di tempo, rispetto alle urine. Ma attenzione: i cut-off sono inferiori rispetto all’urina e quindi si può risultare positivi con un assunzione nel giorno precedente al test e, per alcune classi di sostanze anche di più.

 

Safety Focus – Anno III – Numero 3 – 26 Marzo 2016