Analisi di casi pratici e sviluppi a seguito della giurisprudenza con il dott. Guariniello

di Mario STIGLIANO

 

Si è tenuto a Taranto il 13 luglio il seminario formativo “Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro: casi pratici e sviluppi a seguito della giurisprudenza” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto e relatore il dott. Raffaele Guariniello della Procura della Repubblica di Torino.

 

Il seminario è stato moderato dall’ing. Simona Sasso che ha relazionato sul ruolo degli ingegneri nell’ambito salute e sicurezza sul lavoro.

 

Il dott. Raffaele Guariniello, analizzando casi pratici e le sentenze della Corte di Cassazione a tracciato l’evoluzione del D.Lgs 81/2008. Un’analisi dai contenuti innovativi per gli addetti ai lavori, con un sistema di programmazione della prevenzione globale dei rischi.

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Di seguito riportiamo le principali considerazioni emerse dal seminario.

L’estensione del D.Lgs 231 alla sicurezza

Un aspetto fondamentale in caso di incidenti ricopre l’adozione da parte delle aziende di modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001 da non applicare esclusivamente per la lotta alla corruzione, alle truffe ed alle frodi, ma da estendere alla tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza.

Spesso una causa di condanna per le aziende – e non per i datori di lavoro – è quello di non aver adottato ed efficacemente applicato tali modelli di gestione con responsabilità amministrativa. Il problema è di miopia culturale nei confronti dei modelli di organizzazione e gestione.

 

La figura del Committente

Non è più il solamente il Datore di Lavoro la figura centrale delle responsabilità antinfortunistica, ma l’orientamento della giurisprudenza è quello di affiancarlo al Committente, anche se affida solamente l’esecuzione.

Il Committente ha responsabilità indipendentemente che le attività siano in art. 26 o Titolo IV perché ricopre un ruolo organizzativo per l’esecuzione dei lavori. Pertanto la sicurezza dipende in primis dal Committente che stabilisce il badget e qualifica le imprese appaltatrici, senza far decadere però le responsabilità dei singoli Datori di Lavoro.

 

I debitori di sicurezza

La giurisprudenza sta puntando anche su un’altra categoria di soggetti: i lavoratori.

I lavoratori non devono esser più visti come meri creditori di sicurezza perché secondo l’art. 20 c. 1 del D.Lgs 81/2008 da semplice debitore di sicurezza diventa compartecipe con il Datore di Lavoro, garantendo la propria sicurezza  e quella degli altri lavoratori presenti sul luogo di lavoro conformemente alla formazione ricevuta.

Pertanto la formazione ricopre un ruolo spesso trascurato, quello di trasformare il lavoratore di debitore di sicurezza, grande occasione per il Datore di Lavoro per operare tale cambiamento in azienda. Formazione effettiva e non semplici lettere, opuscoli, libretti informativi con verifica dell’apprendimento non solo teorico ma pratico relativamente alla mansione e continuo.

 

Chi è il Datore di Lavoro?

Non è sempre facile individuare l’effettivo datore di lavoro, perché – a detta del Dott. Guariniello – quelli veri tentano di nascondersi.

E’ fondamentale capire chi effettivamente esercita i poteri decisionali e di spesa nell’azienda, nei processi si va alla ricerca di quello di fatto e non quello formale.

Nelle società di capitali i ruoli sulla sicurezza attribuiti al Datore di Lavoro gravano indistintamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Tutti i membri del CDA hanno quindi l’obbligo indelegabile di valutare tutti i rischi.

Nelle società di capitali private è difficile trovare il vero Datore di Lavoro, in quelle pubbliche è quasi impossibile.

Basti pensare alle scuole, pur pensando immediatamente al Dirigente Scolastico lo stesso ha limitati poteri decisionali e di spesa pertanto si può applicare una prescrizione, ma in caso di incidenti gravi o mortali tale affermazione non sta più in piedi. Analizzando la struttura gerarchica delle scuole si salirebbe fino al Ministro dell’Istruzione, ma questa individuazione non avrebbe senso perché dovrebbe valutare i rischi di tutte le scuole italiane.

 

Safety Focus – Anno II – Numero 11 – 19 Luglio 2015