Autonomia del Medico Competente nell’organizzazione del SPP

Safety_FocusAutonomia del Medico Competente nell’organizzazione del SPP

di Federica PALMIERI

L’Interpello n. 28/2014 del 31 dicembre 2014, chiarisce gli aspetti relativi all’autonomia del medico competente a seguito del quesito posto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Il chiarimento richiesto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) riguarda la corretta interpretazione del comma 4 dell’art. 39 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. secondo cui “il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia”. Tuttavia si chiede se “si può ritenere rispettata la succitata norma quando il datore di lavoro subordina gerarchicamente, funzionalmente e organizzativamente il medico competente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione?”

In particolare, la FNOMCeO, afferma che “in alcune situazioni organizzative di Aziende Sanitarie Locali, ma anche presso alcune grandi aziende private, il medico competente risulta funzionalmente collocato in Unità Operativa Complessa (UOC) di cui il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il direttore”.

A questo punto è importante ricordare l’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 che prevede la “non delegabilità della designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e non anche della nomina del medico competente”, ciò non può far presumere una preminenza di una figura rispetto all’altra. Tali figure, infatti, sono funzionalmente autonome, con attribuzioni di specifiche aree di responsabilità nettamente distinte, anche se complementari tra loro.

In primo luogo la Commissione Interpelli indica che il D.Lgs. 81/2008 “delinea in modo chiaro i compiti del servizio di prevenzione e protezione e gli obblighi del medico competente, lasciando al datore di lavoro ogni scelta organizzativa, a condizione che sia garantita l’autonomia delle rispettive funzioni senza limitazioni o condizionamenti”.

In secondo luogo evidenza che, “nel caso in cui organizzativamente vi sia coincidenza tra ruolo di direttore di UOC o di analoga struttura con lo svolgimento da parte dello stesso direttore anche delle funzioni di responsabile del servizio dì prevenzione e protezione, la subordinazione gerarchica di un medico incardinato nella stessa UOC o struttura, incaricato di svolgere le funzioni di medico competente, può riguardare i soli aspetti che esulano da tale incarico, stante la condizione di piena autonomia organizzativa e funzionale che deve essere garantita dal datore di lavoro al medico competente per lo svolgimento delle proprie funzioni”.

 

Scarica l’Interpello n. 28/2014: http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/saluteSicurezza/Documents/Interpello%2028-2014.pdf

Safety Focus – Anno II – Numero 01 – 13 Gennaio 2015