D.M. 201/2014 – Regolamento nell’ambito dell’amministrazione della Giustizia

D.M. 201/2014 – Regolamento nell’ambito dell’amministrazione della Giustizia

di Mario STIGLIANO

Safety_FocusPubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 Gennaio 2015, il Decreto 18 Novembre 2014 n. 201 “Regolamento recante norme per l’applicazione, nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro” emanato di concetro tra i ministeri della Giustizia, del Lavoro, della Salute e della Semplificazione.

Il nuovo Regolamento attua le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. all’organizzazione e alle attività degli ambienti di lavoro di pertinenza dell’Amministrazione della giustizia: strutture giudiziarie e strutture penitenziarie; viene, nello specifico, adottato in attuazione delle disposizioni correlate agli articoli 3 e 13 del D.Lgs. 81/2008.

L’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. cita: “nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, (…) le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative (…) individuate (…) con decreti emanati (…) dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Mentre, l’art. 13 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede che, con i medesimi decreti, vengano anche individuate le aree all’interno delle quali la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia demandata ai servizi competenti per la vigilanza nell’ambito delle strutture penitenziarie.

Il D.M. 201/2014 disciplina, dunque, l’organizzazione delle attività dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale operante negli ambienti di lavoro dell’Amministrazione della giustizia, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiarità organizzative e strutturali delle strutture giudiziarie e penitenziarie (art. 1).

Gli interventi da svolgersi nelle strutture carcerarie vengono elencate all’articolo 2 e si risolvono nella:

-vigilanza e gestione della convivenza della popolazione detenuta e degli internati sottoposti a misura di sicurezza;

– garanzia dell’ordinato esercizio della funzione giurisdizionale;

– tutela dell’incolumità’ del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi;

– evitare il rischio di evasioni ovvero l’acquisizione di posizioni di preminenza dei detenuti;

– prevenire atti di autolesionismo o suicidio.

Le esigenze connesse alle attività istituzionali ovvero alle peculiarità organizzative dell’Amministrazione della Giustizia vengono definite in relazione alle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali e riguardano:

– direzione funzionale delle attività;

– capacità operativa e prontezza d’impiego del personale dipendente;

– tutela della riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati per la tutela dell’ordine e della sicurezza;

– particolarità costruttive e d’impiego di equipaggiamenti speciali, armi, materiali di armamento, mezzi operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza.

I successivi articoli riguardano le specificità di alcuni ruoli basilari in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

  • Il datore di lavoro

Fra gli obblighi del datore di lavoro nelle strutture carcerarie (art.3) quello di assicurare nei casi di pericolo antropico o di eventi calamitosi, idonei piani di evacuazione degli ambienti. Relativamente agli ambienti penitenziari: le prove di evacuazione possono essere eseguite anche per aree omogenee e non necessariamente per l’intero edificio (art.2.4)

  • Servizio di Prevenzione e Protezione

L’articolo 3 richiede che il Servizio di Prevenzione e Protezione venga espletato da personale dell’Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: nelle strutture dove sono presenti più uffici dell’Amministrazione, ferme restando le responsabilità del datore di lavoro per la propria area e del dirigente individuato quale datore di lavoro per le aree, impianti e servizi comuni, può essere istituito un unico Servizio di Prevenzione e Protezione al quale concorre personale di tutte le strutture incaricato di operare a favore dei singoli datori di lavoro.

 

  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 4) viene eletto nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l’ARAN, operano negli uffici dell’Amministrazione aventi autonomia gestionale come rappresentanti del personale di Polizia penitenziaria e dei lavoratori per la sicurezza del personale dell’Amministrazione: il Rappresentante è unico per tutti presso le sedi degli uffici con autonomia gestionale collocati presso infrastrutture comuni. Numero, modalità e designazione dovranno rispettare i criteri di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195: fra le peculiarità, i rappresentanti per la sicurezza, qualora ritengano inadeguate le misure di prevenzione adottate, possono formulare osservazioni al Servizio di vigilanza (regolato all’articolo 7)

  • Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

All’articolo 5 del DM 18 novembre 2014, n. 201 viene regolato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, di cui è vietata la divulgazione nell’interesse della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di cui vengono dettati specifici criteri (art. 5.1). Viene sottoscritto dai datori di lavoro committente ed appaltatore, qualora contenga informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione. Non va allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma custodito con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell’appalto. E sempre riguardo agli appalti, nei confronti del personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal Testo Unico sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.

  • Sorveglianza sanitaria

Nei contesti lavorativi carcerari la sorveglianza sanitaria (art. 6) è effettuata dal medico competente in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008: per gli accertamenti clinici e strumentali richiesti dalla sorveglianza sanitaria che non è possibile effettuare con personale e mezzi dell’Amministrazione, andranno eseguiti, anche mediante convenzioni con enti esterni i cui oneri sono a carico del datore di lavoro.

  • Vigilanza

L’articolo 7 assegna in via esclusiva al Servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie, le funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva sull’applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva nelle altre strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia, operano gli organi aventi competenza ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 81/08.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DECRETO 18 NOVEMBRE 2014 N. 201 – REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L’APPLICAZIONE, NELL’AMBITO DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-20&atto.codiceRedazionale=15G00010&elenco30giorni=true

Safety Focus – Anno II – Numero 02 – 29 Gennaio 2015