Decreto Palchi

Ambiente_LavoroDecreto Palchi: più sicurezza per fiere e spettacoli musicali

 

 

12  Dicembre 2011 un giovane ragazzo di 20 anni perdeva la vita nel crollo di un’impalcatura del PalaTrieste mentre fervevano i preparativi per l’esibizione di Jovanotti. Altre sette persone rimasero ferite.

5 Marzo 2012 crollo del palco in allestimento per il concerto di Laura Pausini che provocò la morte di uno degli addetti al montaggio/smontaggio palco.

08 Agosto 2014 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 il Decreto Interministeriale 22 Luglio 2014, conosciuto come Decreto Palchi.

Il Decreto attua quanto stabilito dal Decreto del Fare, che estende le disposizioni contenute nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (Cantieri temporanei e/o mobili), alle attività di montaggio e smontaggio dei grandi palchi in occasione di eventi musicali, cinematografici o teatrali e in ambito di manifestazioni fieristiche.

Già da tempo, si attendeva la pubblicazione del suddetto Decreto per porre fine a tali disastri causati, la maggior parte delle volte, da un lassismo generale nell’organizzazione di tali eventi.

 

Il Decreto individua due campi di applicazione:

 

 

Capo I : Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali

Capo II : Manifestazioni fieristiche

Il primo Capo si riferisce a tutte le attività di montaggio, smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti tecnici, audio, luci, scenografia (Art.1, comma 2), fatte salve le attività (Art. 1, comma 3):

– che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;

– di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;

– di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;

– di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.

Date, poi, le particolari esigenze connesse all’allestimento degli spettacoli, nello svolgimento dei lavori bisogna tenere in considerazione la presenza contemporanea di più imprese esecutrici, il numero elevato di lavoratori, anche di nazionalità diversa, la necessità di operare in spazi ristretti e tempi ridotti e i rischi derivanti dalle condizioni meteo (Art. 2).

Gli articoli 3 e 4 regolano, rispettivamente l’applicazione del Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) e del Capo II (Norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni e lavoro in quota) del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il secondo Capo del Decreto Interministeriale 22 Luglio 2014, si riferisce a tutte le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture e opere temporanee per manifestazioni fieristiche (Art. 6, comma 2); fatta esclusione per le attività (Art.6, comma 3):

– strutture allestitive che abbiano un’altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;

– strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m2;

– tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile

L’articolo 7 prende in considerazione le particolari esigenze del settore fieristico quali, come per le attività di spettacolo: la presenza contemporanea di più imprese esecutrici, il numero elevato di lavoratori, anche di nazionalità diversa, la necessità di operare in spazi ristretti e tempi ridotti e i rischi derivanti dalle condizioni meteo.

L’articolo 8 e l’articolo 9 regolano, per le manifestazioni fieristiche, l’applicazione del Capo I e II del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Il Decreto Palchi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 183 dell’8 agosto 2014, consta infine di alcuni allegati che riportano indicazioni relative alla formazione del personale delle imprese, alla elaborazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei fascicoli dell’opera, ai contenuti minimi dei PSC e del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (Duvri):

– Allegato I – informazioni minime sul sito di installazione dell’opera temporanea;

– Allegato II – modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f);

– Allegato III – contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento; elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. dell’allegato XV del d.lgs. 81 del 2008;

– Allegato IV – informazioni minime sul quartiere fieristico;

– Allegato V – contenuti minimi del documento unico di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 26 del d.lgs. 81/2008 per le manifestazioni fieristiche;

– Allegato VI – contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche; elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.

Entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Palchi si prevede un monitoraggio congiunto di Ministero del lavoro e Salute sull’applicazione di quanto previsto nel decreto.

 

 

Safety Focus – Anno I – Numero 01 – 15 Ottobre 2014