Formazione art. 37 per il Medico Competente solamente se dipendente

L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) ha presentato Interpello in merito alla possibilità di esonero del medico competente dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori prevista dall’alt. 37 del D.Lgs 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 in considerazione del fatto che “il medesimo – per il ruolo che ricopre – è già tenuto alla partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all’art. 38 del D.Lgs 81/2008”.

Tra gli obblighi del Datore di lavoro – art. 37, comma 1 D.Lgs 81/2008 – vi è quello di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, l’art. 38, comma 3, del D.Lgs 81/2008 prevede che “per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999. n 229, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro“.

In più, l’art. 37, comma 14 bis – D.Lgs 81/2008 e s.m.i. – stabilisce che “in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutta o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati (…)”.

Con queste premesse la Commissione Interpelli specifica che il Medico Competente è un soggetto attivo nella prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto collabora con il Datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività  di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro (art. 25, D.Lgs 81/08); dal punto di vista qualitativo e quantitativo della formazione, il Medico Competente partecipa alle attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e potrebbe essere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti dal DI 06/03/2013, docente dei suddetti corsi.

Detto questo, viene alla luce che il Medico Competente è un soggetto sempre aggiornato in materia di salute e sicurezza.

Pertanto, la Commissione ritiene che “tale soggetto sia esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., tenuto conto che la formazione dei lavoratori risponde alla finalità di fornire quel complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi sia tutelando la sicurezza personale. Le suddette conoscenze sono ampiamente già in possesso del Medico Competente in relazione al ruolo risentito nell’ambito dell’azienda nonché in relazione alla formazione specifica acquisita, ai sensi dell’art. 38, per lo svolgimento delle mansioni di Medico Competente”.

Quanto espresso, precisa la Commissione, vale solo qualora il “dipendente” svolga le funzioni di Medico Competente.

 

Interpello n. 13/2015: http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/interpello/Documents/Interpello%20n.%2013-2015.pdf

 

Safety Focus – Anno III – Numero 1 – 18 Gennaio 2016