Formazione specifica dei lavoratori

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde al quesito posto da Assobiomedica –  federazione di Confindustria che rappresenta le imprese che forniscono alle strutture sanitarie italiane dispositivi medici – in merito alla formazione specifica dei lavoratori.

 

In particolare Assobiomedica ha chiesto di sapere se sia possibile per le aziende “erogare ai lavoratori la formazione specifica in modalità e-learning o comunque tramite strumenti tecnologici che consentano l’interazione – seppure a distanza – tra docenti e discenti”.

 

Si premette che l’Accordo Stato-Regioni n. 221/CSR del 21 dicembre 2011, disciplina ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Inoltre, il punto 3 dell’accordo prevede la “possibilità di erogare, nei casi ivi previsti, la formazione in modalità e-learning sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato I”.

 

Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

 

L’articolo 37, comma 1, del D.Lgs81/2008 e s.m.i., prevede che il datore di lavoro assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

 

Tornando all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 notiamo che esso stesso stabilisce chiaramente al punto 3 che ‘sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato I l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per la formazione generale per i lavoratori’.

 

Pertanto la formazione specifica dei lavoratori – almeno fino ad oggi e in attesa di quanto dirà la futura revisione degli Accordi RSPP/ASPP del 2006 – non può essere erogata in modalità e-learning salvo nel caso di progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.

 

Interpello 4/2016 – formazione specifica dei lavoratori:

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello-4-2016.pdf

 

Safety Focus – Anno III – Numero 6 – 27 Maggio 2016