INAIL, la gestione del fumo di tabacco in azienda

di Federica PALMIERI

 

Pubblicata la guida INAIL sul rapporto tra fumo negli ambienti di lavoro, divieti, salute e prevenzione, indirizzata in particolare modo ai Datori di Lavoro, Medici Competenti e RSPP.

Si tratta di una guida a carattere informativo sugli strumenti operativi necessari all’adeguamento aziendale alla normativa vigente per la tutela dei lavoratori dal “fumo passivo“; al suo interno anche informazioni sull’interazione del fumo di tabacco con altri rischi lavorativi.

Con l’entrata in vigore della Legge 3/2003 sulla tutela dei non fumatori e sul divieto di fumo in tutti i luoghi chiusi, i Datori di Lavoro hanno dovuto gestire anche le problematiche del fumo di tabacco che, interagendo con i rischi tradizionali delle varie mansioni e lavorazioni, è uno dei principali fattori di rischio.

Il fumo di tabacco oltre ad essere nocivo e cancerogeno, può avere la capacità di interagire e aumentare la pericolosità di altri agenti nocivi presenti sul lavoro.

Questi alcuni dei rischi che la guida segnala:

  • il fumo può fungere da vettore di tossici presenti nell’ambiente di lavoro (amianto, formaldeide, piombo, parathion, ecc.) attraverso l’inalazione, il contatto cutaneo e l’ingestione;
  • alcune sostanze chimiche depositate sulle sigarette possono essere trasformate in sostanze più tossiche se fumate (es. politetrafluoroetilene);
  • l’esposizione a una stessa sostanza nociva contenuta nel fumo di tabacco e nell’ambiente di lavoro può essere aumentata (monossido di carbonio, cadmio, benzene, idrocarburi policiclici aromatici, ecc.);
  • il fumo può provocare un effetto nocivo paragonabile a quello determinato dalla sostanza presente nel luogo di lavoro (es. broncopneumopatia da polveri di cotone e polveri di carbone);
  • il fumo può agire con meccanismo sinergico con l’agente occupazionale producendo un danno maggiore di quello causato dal singolo agente considerato (asbesto, silice, arsenico, 2-naftilammina, 4-amminodifenile, prodotti di decadimento del radon, ecc.);
  • il fumo può contribuire ad aumentare gli incidenti e gli infortuni sul lavoro.

Dagli studi è emerso che l’abitudine al fumo ha anche a che fare con la frequenza di incidenti sul lavoro: i fumatori hanno un maggior rischio di incidenti e infortuni sul lavoro rispetto ai non fumatori (1,4 – 2,5 volte) e si assentano in genere dal lavoro per malattia con maggiore frequenza. Oltre alla possibilità di innesco di incendi ed esplosioni, sono più frequenti gli incidenti automobilistici.

È importante ricordare che gli agenti chimici presenti nelle sigarette conducono il fumo passivo nel Titolo IX, Capo I del D.Lgs 81/2008; a questo proposito la guida INAIL ci dice che il Datore di lavoro – in collaborazione con il RSPP – deve :

  • dare segnali chiari e univoci di divieto di fumo nei locali chiusi non privati ai sensi dell’art. 51 della L. 3/2003 posizionando idonea cartellonistica e istituendo la vigilanza sul rispetto del divieto; è infatti interesse del Datore di Lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo (Circolare 17/12/2004 del Ministero della Salute – G.U. n. 300 del 23/12/2004);
  • come “promotore della salute” può elaborare una politica di gestione del fumo di tabacco in azienda coinvolgendo i lavoratori e le altre figure della prevenzione per la salute e sicurezza in azienda;
  • può (ma non è obbligato) istituire nella propria azienda i locali riservati ai fumatori (Circolare 17/12/2004 del Ministero della Salute – G.U. n. 300 del 23/12/2004) che devono rispondere alle caratteristiche del D.P.C.M. 23/12/2003 (anche se gli appositi impianti di ventilazione non sembrano in grado di abbattere, sia all’interno che all’esterno, i rischi per la salute legati alla esposizione a fumo passivo);
  • in collaborazione con il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, come previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. , deve fare informazione sui rischi supplementari dovuti al fumare per gli esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni (art. 239) e all’amianto (art. 257), sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro e su quanto previsto dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumo;
  • deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumare adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia, come raccomandato nell’art. 5 dell’Accordo Stato Regioni del 16 Dicembre 2004;
  • deve valutare ed eventualmente inserire nel Documento Valutazione Rischi l’esposizione al fumo passivo dei lavoratori impiegati nei locali riservati ai fumatori come esposizione ad agenti chimici pericolosi;
  • deve individuare e applicare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza degli esposti a fumo passivo”.

 

Scarica la guida INAIL:

http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/intranet/documents/document/ucm_201604.pdf

 

Safety Focus – Anno II – Numero 20 – 2 Dicembre 2015