Interpello n. 1/2015 – Criteri generali di sicurezza per l’apposizione della segnaletica stradale

di Mario STIGLIANO

 

L’Interpello n. 1/2015 del 24 Giugno 2015 risponde al quesito inerente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. La Federazione Sindacale Italiana dei tecnici e Coordinatori della Sicurezza – Federcoordinatori – chiede il parere della Commissione Interpelli in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2 del Decreto Interministeriale del 4 Marzo 2013 e, in particolare, quale sia il ruolo del Coordinatore per la sicurezza e quali i compiti previsti per tale figura nel Decreto Interministeriale del 04 Marzo 2013 (criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

La Federcoordinatori infatti evidenzia che “nell’art. 2 del Decreto Interministeriale del 4 Marzo 2013, viene indicato come l’adozione e l’applicazione dei criteri minimi di sicurezza descritti nell’allegato 1, siano in capo ai gestori delle infrastrutture, alle imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie che devono darne evidenza nei documenti di sicurezza di cui agli artt. 17; 26; 96 e 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. Ora, gli articoli 17, 26 e 96 sono riferiti ad obblighi riconducibili al Committente ovvero al Datore di lavoro per la redazione di documenti di sicurezza […], mentre l’art 100 del D.lgs. n. 81/2008 è relativo a un documento, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dal Coordinatore per la Sicurezza. In nessuna altra parte del Decreto si fa riferimento alla figura del Coordinatore per la Sicurezza se non per questo art. 100. E’ dunque possibile che invece che all’art. 100 si volesse far riferimento all’art. 90 relativo agli obblighi in capo al Committente o Responsabile dei lavori, tra cui vi è quello relativo la nomina del Coordinatore che redige il PSC?”.

La Commissione, per risposta, cita il Decreto Interministeriale del 4 Marzo 2013, affermando che quest’ultimo “ha lo scopo di individuare i criteri generali di sicurezza relativi a quelle che sono le procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”. E le attività di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.I. 4 Marzo 2013 “fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all’art. 2 del disciplinare approvato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002”.

Inoltre, l’art. 91 del D.lgs 81/2008 e s.m.i. prevede che “il coordinatore per la progettazione: redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all’art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV”.

Con queste premesse la Commissione indica che con il Decreto in argomento viene ampliato il raggio di azione dei regolamenti previgenti, definendo i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

L’allegato XV, punto 2.2.1 lett. b), del  D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. stabilisce che il Piano di Sicurezza e Coordinamento, di competenza del coordinatore per la sicurezza, deve contenere “l’analisi degli elementi essenziali di cui all’allegato XV.2, in relazione: […] all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori stradali ed autostradali ai fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante“.

Pertanto, il riferimento all’art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non appare inappropriato con le finalità del Decreto in oggetto, anche se tra le figure elencate per l’applicazione dei criteri minimi, non è espressamente menzionato il coordinatore per la sicurezza.

 

http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/saluteSicurezza/Documents/Interpello%201-2015.pdf

 

Safety Focus – Anno II – Numero 12 – 3 Agosto 2015