Ricadute del Decreto Milleproroghe sulla sicurezza

Il 30 dicembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 “Proroga e definizione di termini”.

Le proroghe più rilevanti sono state riassunte nel Comunicato Stampa n. 7 del 29 dicembre 2016 del Consiglio dei Ministri, analizzeremo nello specifico le proroghe destinate alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

  • DECRETO LEGISLATIVO 81/08 e s.m.i.

Il Decreto Milleproroghe stabilisce all’Art. 3 (Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali) la modifica all’articolo 53, comma 6, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.: le parole: «Fino ai sei mesi» sono infatti sostituite da: «Fino ai 12 mesi».

L’articolo 53 stabilisce che “Fino ai sei mesi successivi all’emanazione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative […] ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici”.

Pertanto si prolunga a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto SINP (in vigore dal 12 ottobre 2016) il tempo di vigenza delle disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici e di conseguenza la permanenza dei suddetti registri.

  • SCUOLE

All’articolo 4 comma 2 del Decreto n.244/2016 si fa riferimento alla proroga per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento: il termine viene prorogato al 31 dicembre 2017.

 

DECRETO-LEGGE  30 dicembre 2016, n. 244:

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/30/16G00260/sg

 

Comunicato Stampa n. 7 del 29 dicembre 2016 del Consiglio dei Ministri:

http://www.governo.it/sites/governoNEW.it/files/Cdm7.pdf

 

Safety Focus – Anno IV – Numero 01 – 24 Gennaio 2017