Obbligo di formazione, parola alla Cassazione – Seconda Parte

di Federica PALMIERI

Prima Parte pubblicata sul Numero 9, Anno II del 19 giugno 2015 di Safety Focus

https://www.safetyfocus.it/obbligo-di-formazione-parola-alla-cassazione-prima-parte/

 

Cassazione Penale sez 4, 01 ottobre 2013, n. 40605

Infortunio relativo a violazione di elementari norme di prudenza: lancio di materiale all’interno di una fossa da parte di un lavoratore.

Condannato il Datore di Lavor in quanto ometteva di assicurare informazioni sulla sicurezza, osservando in particolare che la formazione fornita al lavoratore (impartita mediante due incontri di quindici minuti ciascuno) non fosse adeguata.

Ricorso in Cassazione in quanto:

  • le attività di informazione e formazione erano state delegate all’ing. B. responsabile per la sicurezza.
  • Si rilevava che gli incontri formativi svolti apparivano sufficienti in relazione al tipo di infortunio verificatosi, relativo a violazione di elementari norme di prudenza.
  • Si rimproverava al giudice l’errore nell’interpretazione delle modalità di formazione che deve avvenire in determinate circostanze previste dalle norma (assunzione, cambio mansioni, utilizzo di nuove attrezzature etc.)

Ricorso inammissibile

Il ricorrente si limitava ad indicare che la delega di funzioni all’ing. B. risultava dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di testimonianza, senza allegare il relativo documento o quanto meno riportarne nel corpo del ricorso gli estremi e sintetizzarne il relativo contenuto, né ha riportato il contenuto delle dichiarazioni dell’ing. demandando in tal modo alla Corte di Cassazione di andare alla ricerca di atti richiamati a sostegno della tesi difensiva.

Per quanto riguarda i precisi doveri che incombono sul Datore di Lavoro in tema di formazione sulla sicurezza dei propri dipendenti, il giudice di merito ha considerato che due soli incontri di quindici minuti ciascuno sono insufficienti tenuto conto degli argomenti trattati sulla scorta di quanto riferito dal lavoratore stesso.

Inoltre viene rilevato che sarebbe stato onere del datore di lavoro accertare se le “procedure scritte” di movimentazione consegnate ai lavoratori fossero state comprese e recepite dagli stessi e in particolare da quelli stranieri.

Con queste due sentenze abbiamo individuato le responsabilità del Datore di Lavoro, ma anche il RSPP è chiamato in causa quando si tratta di mancata formazione:

Cassazione Penale sez 4, 17 maggio 2013, n. 21284

Responsabilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società datrice di lavoro e del RSPP nonché Responsabile aziendale per la sicurezza per infortunio mortale di un lavoratore durante le operazioni di abbattimento di un pino.

Entrambi omettevano di informare e formare adeguatamente il lavoratore sui rischi del lavoro.

Condotta omissiva per il mancato svolgimento di appositi corsi di formazione sul taglio degli alberi con l’ausilio della motosega, previsti solamente “sulla carta” ed, invece, “significativamente tenuti ed organizzati solo dopo questo infortunio”.

Al RSPP si deve imputare il grave inadempimento a siffatto obbligo pacificamente rientrante nelle proprie mansioni, a tanto non potendo supplire il mero affiancamento del “neo assunto ad un operaio esperto” quale procedura di addestramento impiegata fino alla data dell’infortunio.

La corte distrettuale ha congruamente ritenuto che la causa dell’infortunio fosse da individuare “esclusivamente nella mancata formazione e nel mancato addestramento dell’operaio” e nell’averlo adibito nell’impiego della motosega (con la quale aveva svolto solo poche ore di lavoro) – affidandogli in tal modo mansioni proprie di un dipendente specializzato – nonostante la qualifica di operaio comune avventizio, ancora rivestita a 57 anni di età, una volta assunto dalla cooperativa dal 25 giugno 2002. La vittima pertanto in difetto di adeguato addestramento nel taglio degli alberi di alto fusto e di esperienza consolidata nel tempo nell’uso di detto strumento di lavoro, non fu in grado di supplire a tale deficit formativo e addestrativi, nel raffrontare in sicurezza il “pur minimo imprevisto” presentatosi nella concreta situazione di “albero impigliato” (non caduto a terra dopo il primo taglio del tronco, perché sostenuto dalle chiome degli alberi esistenti a valle) nella quale, trovandosi ad abbattere un pino di cm 30 di diametro, cresciuto su di un terreno in pendenza, ebbe ad effettuare un secondo taglio a circa un metro dal primo “senza lasciare la cerniera ovvero lasciando una cerniera insufficiente a sostenere il peso dell’albero che, libero del peso del troncone di un metro, ha effettuato una rotazione colpendo l’operaio all’addome”.

Ricorso in quanto:

  • l’evento mortale non fu cagionato dalla mancata formazione della vittima (che, grazie all’esperienza maturata nel taglio boschivo, operò correttamente nell’abbattimento dell’albero e nella risoluzione delle difficoltà che presentava il caso del c.d. albero appoggiato) ma da fatti sopravvenuti, imprevedibili, ed eccezionali in quanto la contro-spinta esercitata sul tronco avrebbe provocato la rottura della cerniera lasciata secondo la consueta prassi prima del previsto, allorché il lavoratore stava riponendo a terra la motosega. Inoltre dopo l’incidente, una serie di sfortunate circostanze – in particolare la patologia cardiaca – avrebbero condotto a morte l’operaio;
  • l’RSPP titolare di apposita delega di mansioni in materia di attività formativa aveva possibilità di spesa e di investimento, mentre al legale rappresentante della cooperativa era demandato unicamente il controllo sotto il profilo formale

Ricorso inammissibile

Nel respingere il ricorso degli imputati, la Sez IV osserva in particolare, che il datore di lavoro “non può andare esente da responsabilità per aver tollerato (e di fatto avallato) la mancata effettuazione dei corsi di addestramento per i neo-assunti che avrebbero reso necessario l’impiego di risorse finanziarie e la riduzione delle ore di lavoro attivo degli operai, trattandosi di scelte in materia di organizzazione gestionale, facenti capo esclusivamente al suddetto imputato in posizione apicale”.

 

Safety Focus – Anno II – Numero 10 – 4 Luglio 2015