Requisiti dell’esperto in generatori di vapore nelle commissioni di valutazione

di Federica PALMIERI

 

La Commissione Interpelli risponde all’istanza di Interpello proposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri riguardante i requisiti dei componenti della commissione d’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore. In particolare il CNI chiede di sapere “quali siano i titoli di studio richiesti per poter essere nominato quale esperto in materia di impianti di generazione di vapore”.

Premesso che la Commissione d’esame per il rilascio del certificato di abilitazione viene disciplinata dall’art. 29 del Regio Decreto n. 824/1927 che indica la composizione:

  • un ispettore del lavoro, laureato in ingegneria, di grado non inferiore all’ottavo, appartenente all’ufficio dello Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge la sessione di esami, con funzioni di presidente;
  • un direttore della sezione dell’Associazione nazionale controllo della combustione (Associazione soppressa con la riforma sanitaria operata dalla legge n. 833/1978) competente per territorio, o da un funzionario della sezione stessa laureato in ingegneria da lui delegata;
  • un esperto in materia di impianti di generazione di vapore.

Sulla base di tali riferimenti, la Commissione Interpelli spiega che il rilascio dell’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore è subordinato alla valutazione della Commissione, al fine di verificare una formazione professionale da parte del candidato idonea a prevenire e, comunque, a gestire nel migliore dei modi gli effetti pregiudizievoli per l’ambiente e la salute che potrebbero derivare sia da errore umano, sia da guasto tecnico che da una non corretta conduzione dell’impianto.

Gli esami di abilitazione consistono in prove teorico-pratiche in relazione al grado di abilitazione da conseguire; il legislatore ha ritenuto pertanto che nella commissione, oltre i due componenti laureati in ingegneria, vi fosse un esperto in materia di impianti di generazione di vapore del quale però non ha ritenuto dover precisare titolo di studio e requisiti particolari.

Se la norma “non prevede espressamente un titolo di studio di cui deve essere in possesso il membro esperto”, secondo la Commissione, la sua individuazione rientra nella valutazione discrezionale dell’Amministrazione deputata al rilascio del certificato di abilitazione. L’individuazione tiene conto della professionalità tecnica del componente in linea con le specifiche competenze nel settore oggetto di esame ed in via preferenziale l’Esperto è scelto nell’ambito delle amministrazioni o degli enti con competenza in materia di salute e sicurezza.

In conclusione ricordiamo che l’art. 73-bis del D.Lgs 81/08 indica i criteri da seguire per l’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore.

 

Interpello n. 11/2015: http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/interpello/Documents/Interpello%2011-2015.pdf

 

Safety Focus – Anno III – Numero 1 – 18 Gennaio 2016