La prevenzione nelle cadute dall’alto

di Alfonso Toscano

Le cadute dall’alto rappresentano, nel mondo edile e non solo, le principali cause di infortuni gravi o mortali registrate sino ad oggi.

Dall’analisi di tali cadute, relative al quinquennio 2008 – 2012, per un totale di 535 casi, emerge che nel 30,8% dei casi la caduta è avvenuta da tetti o coperture, nel 23,9% da attrezzature per lavori in quota (es. scale portatili, trabattelli, ponteggi) e nel 15,9% da parti in quota di edificio (es. terrazzi, parapetti, aperture).

La caduta da ponteggi ed impalcature fisse è spesso determinata dalla perdita di equilibrio del lavoratore. Il fattore di rischio più frequente è rappresentato, in questa specifica categoria, da utensili, macchine, impianti, con circa il 40%, e la problematica che emerge è la mancanza di protezioni fisse in più di un caso su due. A questo si aggiunge il fattore relativo alla modalità operativa del lavoratore (36%), con un problema legato alle procedure di lavoro in due casi su tre.

L’approccio richiesto nella gestione e prevenzione delle cadute dall’alto passa attraverso la scelta degli opportuni DPI da utilizzare e delle opportune procedure e metodologie per la valutazione del rischio.

L’Art. 115 del D.Lgs. 81/08 è stato completamente sostituito da recenti modifiche normative (tramite il D.L. 159/2025), che prioritizzano nettamente i sistemi collettivi di protezione contro le cadute dall’alto (come parapetti, ponteggi) rispetto ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), come imbracature, imponendo una logica di scelta più coerente e “necessaria”, non di “comodità”. Le novità rendono più chiari i requisiti per scale verticali (ora > 2m), introducono il concetto di DPI anche per indumenti specifici e spingono verso una valutazione più rigorosa dei rischi, cambiando anche la figura del Coordinatore della Sicurezza nei cantieri. 

Il nuovo testo definisce una sequenza logica più chiara. Il primo passaggio consiste nel valutare l’adozione delle protezioni collettive, con riferimento diretto a parapetti e reti di sicurezza. 

La loro priorità era già prevista dall’art. 111, ma viene ora ribadita in modo più preciso all’interno dell’articolo dedicato ai sistemi di protezione.

Quando queste soluzioni non possono essere applicate, la norma elenca quattro tipologie di sistemi di protezione individuale: 

  1. Trattenuta,
  2. Posizionamento sul lavoro,
  3. Accesso e posizionamento mediante funi,
  4. Sistemi di arresto caduta.

La novità più rilevante è che la norma chiarisce l’ordine gerarchico con cui queste soluzioni devono essere valutate. 

I sistemi di trattenuta, posizionamento e accesso mediante funi vanno considerati prima del sistema di arresto caduta, che diventa quindi l’opzione da utilizzare quando le altre non risultano idonee o applicabili. 

La gerarchia esplicitata nel comma 3 rafforza l’idea che la prevenzione della caduta sia preferibile alla sua gestione a posteriori.

Il legislatore inserisce anche il riferimento al punto di ancoraggio sicuro, elemento essenziale per qualsiasi sistema individuale. 

Questa definizione si avvicina alla terminologia delle norme tecniche che trattano il tema degli ancoraggi e contribuisce a rendere più evidente il collegamento tra la normativa italiana e la regolamentazione tecnica europea.

Infine, il richiamo agli articoli 111 e 116 per i sistemi di accesso mediante funi chiarisce ulteriormente che tali attività devono essere trattate in coerenza con i requisiti già presenti nel Titolo IV, senza creare sovrapposizioni o interpretazioni separate.

Principali cambiamenti introdotti

  • Priorità ai Sistemi Collettivi: Il nuovo Art. 115 impone di privilegiare sempre le protezioni collettive (parapetti, ecc.) sulle misure individuali (DPI).
  • Gerarchia delle Misure: Si è affermata una chiara gerarchia, eliminando le scorciatoie e imponendo scelte basate sulla necessità e non sulla comodità.
  • Definizione DPI Estesa: L’Art. 77 è stato modificato per includere esplicitamente anche alcuni indumenti di lavoro tra i DPI.
  • Scale Verticali:Cambiano i requisiti, ora per le scale verticali permanenti sopra i 2 metri (prima 5 metri) è previsto un parapetto normale o difesa equivalente.
  • Ruolo del Coordinatore: Il nuovo articolo ridefinisce le responsabilità di datori di lavoro, progettisti e coordinatori, rafforzando la coerenza con l’Art. 111 (Principi generali di prevenzione).
  • Cambio Culturale: L’obiettivo è un cambio di mentalità, che spinge verso una progettazione più sicura e processi decisionali più trasparenti. 
  • Queste modifiche, introdotte dal D.L. 159/2025 (Decreto Sicurezza Lavoro 2025), hanno lo scopo di migliorare la qualità delle procedure e la sicurezza dei lavoratori in quota. 

I dispositivi anticaduta e i sistemi di arresto caduta come tutti i sistemi di sicurezza sono indispensabili per proteggere i lavoratori e la protezione individuale di coloro che effettuano attività in quota. L’obiettivo è quello di evitare che avvengano cadute accidentali e che potrebbero comportare la morte: qualora la persona dovesse scivolare, il sistema anticaduta tutela sicurezza e salute e blocca la discesa.

È costituito da diverse protezioni quali imbragatura/cintura o cinghia antinfortunistica, punto di attacco o punti di ancoraggio, cintura di posizionamento, cordino, moschettoni, fune anticaduta e elementi di collegamento.

Tutto ciò è fondamentale per lavorare in sicurezza in caso di lavori ad alta quota, che potrebbero comportare gravi danni. La scelta deve prendere in considerazione primariamente sistemi di protezione collettiva la progettazione del layout degli ancoraggi da fissare alla struttura. Bisogna disporre questi elementi è in relazione ai DPI utilizzati dagli operatori.

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lett. a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

c) dispositivo di ancoraggio;

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide;

h) imbracature.

– imbracatura: “costituisce l’elemento di presa del corpo dell’operatore e ne deve garantire l’arresto in condizioni di sicurezza in caso di caduta e il successivo sostegno in sospensione.

Deve avere bretelle adeguate ai movimenti che deve fare l’operatore e cosciali di adeguate dimensioni e imbottiti, conformi alla norma sul posizionamento, confortevoli per il sostegno in sospensione, con attacchi anticaduta anteriore sternale e/o posteriore dorsale, in base alla valutazione dei rischi”. Inoltre l’ imbracatura “deve avere incorporata una cintura di posizionamento comoda e imbottita, per garantire adeguato sostegno e trattenuta nelle operazioni di lavoro con funi, con attacchi sia laterali che centrale addominale”. E può “avere un sedile incorporato nei cosciali, nel caso di uso per lunghe operazioni in sospensione”;

– cintura bassa di posizionamento con cosciali: “può costituire l’elemento di presa del corpo dell’operatore, in sostituzione dell’imbracatura completa, per le sole operazioni di trattenuta e/o di posizionamento non esposte al rischio di caduta dall’alto e/o di ribaltamento. Non è idonea ad arrestare in sicurezza cadute libere”;

– connettore: “elemento di connessione apribile e bloccabile. Può avere varie forme, di cui il tipo più usato è il ‘moschettone’”. “Il bloccaggio della leva di chiusura può essere di tipo automatico o manuale, da scegliere in base alle esigenze operative”;

– cordino: “elemento di collegamento e/o di prolunga, in genere utilizzato tra l’imbracatura e il punto di ancoraggio”. A causa della sua possibile bassa elasticità non deve costituire da solo un sistema di arresto della caduta.  “Può costituire parte di un sistema di protezione anticaduta, per esempio in abbinamento ad un assorbitore di energia”;

– cordino di posizionamento: “elemento di collegamento della cintura di posizionamento (sia di tipo integrato nell’imbracatura anticaduta che di tipo con cosciali) alla struttura di sostegno o di trattenuta”. Deve essere conforme alle norme tecniche e “avere lunghezza adeguata al luogo di lavoro e alla struttura di sostegno ed essere dotato di un sistema di regolazione rapida della lunghezza. Non è adatto ad arrestare cadute libere di altezza superiore a 0,5 m”;

– assorbitore di energia: “dispositivo a funzionamento passivo per arrestare in modo progressivo una caduta libera, capace di dissipare l’energia cinetica della caduta tramite una deformazione della sua struttura. Deve “garantire una forza residua di arresto del corpo inferiore a 6,0 kN” (chilonewton) durante tutto il tempo dell’arresto della caduta”;

– anello di fettuccia: “anello di fettuccia chiuso per cucitura di due lembi, che serve a realizzare punti di ancoraggio intorno a strutture portanti, o a prolungare punti di ancoraggio strutturali;

– discensore: “si tratta del dispositivo che permette all’operatore di calarsi lungo la fune di lavoro. Deve essere conforme alle norme tecniche ed “avere un sistema di sicurezza automatico che interrompe la discesa in caso di abbandono della presa da parte dell’operatore.

Può avere un sistema di bloccaggio sulla fune, che facilita il posizionamento. Può essere utilizzato anche per la manovra della fune di sicurezza scorrevole da parte di un assistente.

In relazione alla valutazione dei rischi è consigliabile un dispositivo con funzione antipanico”;

– dispositivo assicuratore: “dispositivo che permette di far scorrere una fune a bassa velocità e che la frena se viene sottoposta a forte e rapida trazione”. “Può essere utilizzato per la manovra della fune di sicurezza scorrevole da parte di un assistente o come dispositivo di bloccaggio anti-ritorno nei sistemi di recupero manuali”;

– bloccante: “dispositivo che può scorrere su una fune in un solo verso, mentre si blocca sulla fune stessa nel verso contrario. Serve a costituire un punto fisso lungo una fune, spostabile per tutta la lunghezza della fune stessa. Il carico applicato sul dispositivo determina il bloccaggio del meccanismo di presa sulla fune”. “Nel lavoro con funi non deve essere usato per arrestare cadute libere, in quanto il suo meccanismo potrebbe danneggiare gravemente la fune. Si utilizza per la risalita diretta delle funi e per il bloccaggio anti-ritorno nei sistemi di recupero manuali;

– anticaduta scorrevole: si tratta di un dispositivo anticaduta di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile;

Sistemi individuali contro le cadute 

I sistemi individuali per la protezione contro le cadute proteggono l’utilizzatore contro le cadute dall’alto evitando o arrestando la caduta libera. Essi comprendono:

  • Sistemi di trattenuta;
  • È un sistema individuale per la protezione contro le cadute che evita le cadute dall’alto limitando lo spostamento dell’utilizzatore

Sistemi di posizionamento sul lavoro

È un sistema individuale per la protezione contro le cadute che permette all’utilizzatore di lavorare sostenuto, in tensione o in sospensione, in modo tale da evitare la caduta libera

Sistemi di arresto caduta

È un sistema individuale per la protezione contro le cadute che arresta la caduta libera e limita la forza d’urto sul corpo dell’utilizzatore durante l’arresto della caduta. Un sistema di arresto caduta è un sistema individuale per la protezione contro le cadute che arresta la caduta libera e limita la forza d’urto sul corpo dell’utilizzatore durante l’arresto della caduta

Sistemi di salvataggio

Un sistema di salvataggio è un sistema individuale per la protezione contro le cadute per mezzo del quale una persona può salvare sé stessa o altri e che evita la caduta libera.

Possiamo elencare a titolo non esaustivo i DPI anticaduta che fanno parte dell’attrezzatura equipaggiamento e permettono il controllo pe lavorare in condizioni di sicurezza e prevenire o proteggere dal rischio caduta: ancoraggio, casco, connettori, guanti, funi, corda, cordini di posizionamento, cordino, imbragatura anticaduta con spallacci fibbie e cosciali, 

È inoltre indispensabile saper valutare le condizioni, pulire, controllare e mantenere la perfetta efficienza dell’attrezzatura.

I connettori o moschettoni sottostanno alla norma EN 362, possono essere aperti o chiusi e permettono la connessione di due dispositivi, altri connettori, attrezzi, e accessori di vario genere.

La nuova versione dell’art. 115 offre un quadro più chiaro e coerente per gestire la protezione contro le cadute dall’alto. 

Non modifica l’essenza della prevenzione, ma rende più evidenti le priorità e aiuta le aziende a strutturare processi decisionali più idonei e concreti riguardo alla valutazione del rischio delle cadute dall’alto, garantendo scelte più consapevoli e documentate.

Pertanto, resta fermo che, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo è necessario scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri a prescindere dalla modalità specifica dell’incidente:

■ priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

■ dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni

prevedibili e ad una circolazione priva di rischi;

■ scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego.

E’ importante dal mio punto di vista che in fase di formazione e addestramento ci sia un coinvolgimento dei lavoratori e delle aziende al controllo e verifica costante di tutte le attrezzature che si andranno ad utilizzare, dai DPI ai componenti del ponteggio.

Tutti questi sono essenziali al fine di prevenire e diminuire il rischio di caduta dall’alto.

La foto di seguito mostra un esempio di cattivo montaggio del ponteggio.

Gli impalcati, i ponti di servizio, le passerelle che vengono utilizzati ad una quota superiore ai 2 metri, devono essere provvisti su tutti lati prospicienti il vuoto di robusto parapetto comprensivo di tavola fermapiede e in buono stato di conservazione.

Di seguito un elenco non esaustivo di domande da somministrare nei corsi di formazione per la prevenzione delle cadute dall’alto.

  • Nei lavori in quota (sopra i 2 metri) sono state adottate adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose?
  • “I piani di calpestio dei ponti e dei sottoponti sono completi di tavole idonee per spessore e lunghezza e le tavole sono ben accostate tra di loro e all’opera in costruzione?
  • I piedi dei montanti del ponteggio sono sostenuti da piastre di base o basette?
  • Il ponteggio è dotato di controventature trasversali o longitudinali?
  • Il ponteggio è efficientemente ancorato alla costruzione”?
  • Le opere provvisionali sono allestite con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo e sono conservate in efficienza per la intera durata del lavoro?
  • Si è provveduto ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e sono state delimitate con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo?
  • Durante i lavori eseguiti in quota, quando non sono state attuate misure di protezione collettiva, i lavoratori utilizzano sistemi di protezione idonei per l’uso specifico?
  • Il ponte su ruote a torre (trabattello) ha le ruote saldamente bloccate?
  • Le attrezzature di lavoro sono state sottoposte a controllo iniziale al fine di assicurarne l’installazione corretta ed il buon funzionamento?
  • Le attrezzature di lavoro prive di marcatura CE sono conformi ai requisiti generali di sicurezza?
  • Connettori e/o moschettoni presentano marcatura ben visibile?
  • Connettori e/o moschettoni sono stati sottoposti a controllo iniziale prima di eseguire la lavorazione?
  • I dispositivi di protezione individuale forniti sono stati sottoposti a controllo iniziale prima di eseguire la lavorazione?

Safety Focus – Anno XIII – Numero 1 – 14 gennaio 2026