Banca dati F-gas, cosa cambia dal 25 luglio 2019

di Mario STIGLIANO

 

Novità dal 25 luglio 2019 per le apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati (f-gas), a prescindere dal quantitativo di refrigerante.

Il D.P.R. 146/2018 stabilisce che le imprese che forniscono agli utilizzatori finali apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas comunichino dal 25 luglio 2019 le informazioni relative alle vendite alla Banca Dati F-gas. Tale adempimento per le nuove macchine ha effettivamente abrogato l’obbligo di comunicazione all’ISPRA.

L’adempimento rientra nel Decreto F-gas che recepisce il Regolamento EU 517/2014 che abroga il precedente Regolamento EU 842/2006 e il D.P.R. 43/2012.

A chi sono rivolti i nuovi adempimenti:

  • Venditori di f-gas ad effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, per comunicare i dati di vendita;
  • Imprese e installatori certificati, per comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, manutenzione e altre attività svolte su apparecchiature contenenti f-gas;
  • Operatori per scaricare l’attestazione contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

Nella registrazione sono presenti dati obbligatori quali:

  • Data di vendita, numero e data fattura;
  • Riferimenti dell’acquirente;
  • Tipo di apparecchiatura, numero di circuiti, tipo e qualità F-Gas / GWP e tonnellate di CO2 equivalenti;
  • Profilo installatore e dichiarazione dell’utente finale dell’apparecchiature.

Viene registrata l’intera catena di vendita del prodotto, dal grossista, all’installatore all’utente finale.

Il grossista è tenuto a registrare la vendita solo quando avviene direttamente all’utente finale, nel caso di vendita all’installatore non è tenuto alla registrazione. Le stesse regole valgono per i venditori online.

L’installatore nel caso di sola installazione deve registrarla entro 30 giorni dall’attività, mentre nel caso fornisca solo l’apparecchiatura senza installazione deve registrarne la vendita.

E’ opportuno ricordare che il controllo annuale delle perdite è obbligatorio solo per apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas, in particolare per contenuti superiori o uguali a 2,39 kg di R410A e superiori o uguali a 7,4 kg per R32. Mentre per quelle ermeticamente sigillate i limiti sono di 4,79 kg per R410A e 14,8 kg per R32.

 

Link Banca Dati F-gas: https://bancadati.fgas.it

 

Safety Focus – Anno VI – Numero 6 – 8 agosto 2019