Obblighi del datore di lavoro

di Federica PALMIERI

 

Con l’Interpello 1/2018, del 14 febbraio 2018, la Commissione risponde ad un quesito avanzato dalla ANIP.

 

La richiesta riguarda una azienda che, erogando servizi a soggetti committenti, si trova nella condizione di non avere la disponibilità giuridica ed esclusiva dei luoghi in cui si svolge l’appalto.

 

Nel dettaglio i quesiti sono:

  1. Per un DL che svolge le proprie attività esclusivamente presso unità produttive del DL Committente, l’obbligo imposto dall’art.18, comma 1, lettera b), del D.lgs 81/2008 e s.m.i. può ritenersi assolto attraverso la presa d’atto che il DL committente ha predisposto un PGE che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze?
  2. Le sue squadre di emergenza e primo soccorso possono considerarsi sufficienti per tutelare tutti i Soggetti, anche Appaltatori, presenti nei suoi luoghi di lavoro?
  3. La presa d’atto che il DL committente ha predisposto un PGE che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze, e ha nominato le squadre di emergenza e primo soccorso, potrebbe avvenire nell’ambito delle misure di cooperazione e coordinamento già previste all’art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.: questa presa d’atto, formalizzata attraverso un verbale di condivisione del PGE stesso, è sufficiente per ritenere soddisfatto l’obbligo per l’Appaltatore di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), D.lgs. 81/2008?”

 

La Commissione chiarisce subito l’obbligo di designazione dei “lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” come da art. 18 comma 1 lett.b) del Testo Unico di Sicurezza e ricollega tale obbligo alle previsioni dell’art. 43 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. per il quale, rispetto alle designazioni “il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici…” in base a specifici criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, criteri che sono definiti nel DM 10/3/98.

 

Con riferimento all’art. 26 del Testo Unico (obblighi connessi all’appalto d’opera/servizi) richiamato fra i quesiti, la Commissione riepiloga gli obblighi del datore di lavoro committente richiamando anche l’obbligo di cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, e di informazione reciproca sui rischi dovuti alle interferenze, anche attraverso l’elaborazione del DUVRI (art. 26 comma 3) che, si ricorda, dovrà essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze intese come “contatto rischioso” tra il personale del datore di lavoro committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

 

Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione risponde riconoscendo fuor di dubbio, che “anche il datore di lavoro che operi presso i luoghi di lavoro di un soggetto committente sia tenuto all’adempimento degli stessi obblighi relativi a rischi specifici della propria attività suscettibili di dare luogo a situazioni di emergenza come – ad esempio – nel caso di utilizzo di sostanze, attrezzature o materiali pericolosi”.

In considerazione però di quanto previsto dall’art. 26 comma 1 lett. b) il datore di lavoro committente deve fornire “agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.

In più, i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori “devono cooperare ad attuare le misure di prevenzione e protezione e sono tenuti a coordinare gli interventi, anche informandosi reciprocamente”.

Pertanto secondo la Commissione Interpelli, la gestione delle emergenze deve essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, siano compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.

 

Interpello 1/2018 – Obblighi del datore di lavoro

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/interpello-1-2018-anip.pdf

 

Safety Focus – Anno V – Numero 2 – 9 Aprile 2018