In vigore il D.I. 201/2014, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nell’ambito dell’amministrazione della giustizia

di Silvia Nutini e Alessia Boldrini

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 15 del 20.01.2015 ed entrato in vigore il 4 febbraio 2015, il Decreto Interministeriale n. 201/2014 ha abrogato il precedente regolamento del 1997 e reca norme regolamentari emanate dal Ministero della Giustizia di concerto con i Ministeri del Lavoro, della Salute nonché il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Obiettivo era l’applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza ai luoghi di lavoro della Amministrazione della Giustizia, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato da questa ed alle peculiarità organizzative delle strutture giudiziarie e penitenziarie. Trattasi dell’attuazione del “famoso” decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, col fine precipuo di disciplinare l’organizzazione e tutte le attività per la tutela della salute e della sicurezza di quei lavoratori che operano in un settore peculiare e, per certi versi, delicato. Vediamone un’analisi generale.

Riguardo alle modalità di applicazione della normativa, i fini sono l’ordinato esercizio della funzione giurisdizionale, la tutela dell’incolumità del personale, nonché evitare il rischio di evasione dei detenuti e prevenire atti di autolesionismo o sabotaggio per quanto riguarda l’amministrazione penitenziaria. Le esigenze dell’attività istituzionale vengono tutelate mediante una struttura organizzativa che assicuri la direzione funzionale delle attività, la capacità operativa dei dipendenti, la tutela della riservatezza delle comunicazioni e dei trattamenti dei dati, l’impiego di equipaggiamenti opportuni quali armi, mezzi, supporto logistico idoneo.

Si noti che, nei confronti dei detenuti internati lavoratori, non si applicano le norme del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro in tema di designazione e attribuzione di compiti al rappresentante per la sicurezza.  Invece, nell’ambito dell’Amministrazione della giustizia, il servizio di prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del Testo Unico suddetto e’ espletato da personale dell’Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del medesimo TU. Inoltre, negli uffici dell’Amministrazione aventi autonomia gestionale, operano i rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale dell’Amministrazione.

Peculiare, rispetto agli altri ambienti di lavoro, è la modalità di predisposizione e conservazione del documento unico di valutazione dei rischi: per esigenze di riservatezza e per evitare pregiudizio ai compiti dell’Amministrazione, è vietata la divulgazione dello stesso nell’interesse dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nella predisposizione delle gare di appalto di servizi, lavori, opere o forniture nella PA, vengono omesse le specifiche informazioni connesse all’attività istituzionale ed il documento può non venire allegato al contratto di appalto o subappalto, ma custodito con specifiche misure presso il datore committente o il destinatario dei servizi; in questo caso, ne è data menzione nel contratto stesso.

Infine, la sorveglianza sanitaria e’ effettuata dal medico competente in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’articolo 38 del Testo Unico n. 81 del 2008, o anche mediante enti esterni previe idonee convenzioni; le funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva sull’applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute, sono attribuite in via esclusiva al servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie.

 

Safety Focus – Anno II – Numero 06 – 5 Maggio 2015