Assenza del DURC nei cantieri temporanei o mobili

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde ai due quesiti posti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in merito al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

 

In particolare viene chiesto di chiarire la nozione di “assenza del documento unico di regolarità contributiva” e, nello specifico, se la presenza di un DURC irregolare equivale all’assenza del documento stesso; viene chiesto inoltre se è ammissibile, in tale ipotesi, la sospensione dei lavori da parte dell’Amministrazione concedente.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri richiedi di chiarire quanto indicato nell’art. 90, comma 10, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., che specifica una “particolare ed univoca casistica applicativa della norma che si sostanzia in un accertamento connesso con sopralluogo dell’organo di vigilanza in cantiere”.

 

La Commissione chiarisce quanto segue: l’espressione “assenza del documento unico di regolarità contributiva” (DURC), dalla quale deriva la sospensione del titolo abilitativo in base al comma 10 del suddetto art. 90, deve intendersi quale il mancato rilascio, tramite procedura on line, del documento. La nuova procedura del DURC, infatti, dirime ogni dubbio in merito a tale questione, non essendo possibile, con il nuovo sistema informatico, rilasciare un DURC irregolare e, comunque, l’irregolarità dà seguito ad un processo di regolarizzazione.

L’assenza del DURC, pertanto, deve essere intesa come mancanza del rilascio della regolarità contributiva dal nuovo sistema informatico, secondo le modalità previste per legge.

 

Pertanto, nei lavori privati, il committente o responsabile dei lavori verificherà la regolarità contributiva, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi (art. 90, comma 9 lettera a), mediante richiesta del DURC a questi ultimi.

Si ritiene che tale richiesta verrà soddisfatta o mediante la ricezione del semplice Pdf o mediante verifica diretta, attraverso delega, con il nuovo sistema informatico del DURC on line.

 

L’interpello prosegue precisando che, sempre nell’ambito dei lavori privati, il committente o il responsabile dei lavori non dovrà più trasmettere il DURC all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori, come previsto dall’art. 14, comma 6bis, del D.L. n. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012.

L’amministrazione, infatti, dovrà procedere all’acquisizione d’ufficio.

 

Con riferimento, poi, alla sospensione del titolo abilitativo prevista dall’art. 90, comma 10, la Commissione ritiene che l’amministrazione concedente procederà in tal senso, sia in caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze direttamente accertate dall’amministrazione concedente stessa.

 

Interpello 1/2016 – Assenza del DURC nei cantieri temporanei o mobili

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello%201-2016.pdf

 

Safety Focus – Anno III – Numero 6 – 27 Maggio 2016