Confilitto di interessi nella sorveglianza sanitaria
di Federica PALMIERI
Il ruolo del Medico Competente all’interno di una organizzazione aziendale assume un’importanza strategica per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per la programmazione di possibili interventi atti a migliorare le condizioni di salute dell’intera organizzazione aziendale.
L’interpello proposto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) riguarda il possibile conflitto di interessi derivante dalla stipula di convenzioni tra alcuni enti pubblici e alcune aziende sanitarie per Io svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, in relazione a quanto previsto dall’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. secondo cui la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente.
La FNOMCeO, nel far presente che questa situazione è maggiormente presente in alcune realtà regionali e considerato che “tra le competenze istituzionali delle Aziende Sanitarie Provinciali, l’attività di medicina del lavoro riguarda le attività di vigilanza e non già quelle di sorveglianza, come espressamente indicato dall’art. 13”, chiede di sapere se “risulti praticabile la possibilità di avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Provinciali per quanto attiene all’attività di sorveglianza sanitaria e alle altre attività del medico competente previste dal D.Lgs. 81/2008”.
L’articolo 39 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ci ricorda come avviene lo svolgimento dell’attività del Medico Competente il quale, secondo l’art. 2, “svolge la propria attività in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro.”
Inoltre, il successivo comma 3 afferma che “il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente”.
La Commissione Interpelli, secondo l’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in base alle suddette informazioni, afferma che “è consentito al datore di lavoro di avvalersi per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, dell’attività di medici competenti dipendenti da strutture pubbliche (ASL) o private attraverso specifiche convenzioni”. “Resta esclusa la possibilità di potersi avvalere, per effettuare l’attività di medico competente, di dipendenti di strutture pubbliche assegnati ad uffici che svolgono una attività di vigilanza, per i quali vige il divieto assoluto di poter svolgere tale funzione ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale”.
Conclude affermando che, in base all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e sm.i. per cui la sorveglianza sanitaria è effettuata esclusivamente dal medico competente, il “datore di lavoro può avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Locali per quanto attiene all’attività di ‘sorveglianza sanitaria’ e alle altre attività di medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008, limitatamente alla messa a disposizione dell’opera di dipendenti di tale struttura, se in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall’art. 38 e sempre che non sussistano condizioni di incompatibilità, di cui al comma 3 dell’art. 39, previa sottoscrizione di una specifica convenzione per l’effettuazione dell’attività di medico competente”.
Scarica l’Interpello n. 27/2014: http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/saluteSicurezza/Documents/Interpello%2027-2014.pdf
Safety Focus – Anno II – Numero 01 – 13 Gennaio 2015