Coordinatori per la Sicurezza: niente sconti sull’aggiornamento

Coordinatori per la Sicurezza: niente sconti sull’aggiornamento

 

di Silvia NUTINI

 

Safety_FocusCome noto agli operatori del settore, l’allegato XIV al D.Lgs. 81/2008 e smi prevede che per ottenere l’abilitazione a Coordinatore della Sicurezza, sia necessaria la frequenza di un corso abilitativo della durata di 120 ore, per cui è richiesta una presenza non inferiore al 90% delle lezioni.

Analogamente, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 che rimanda al predetto allegato XIV, al fine di mantenere la qualifica, il Coordinatore abilitato è tenuto a frequentare dei corsi di aggiornamento della durata complessiva di 40 ore per ciascun quinquennio.

A tal proposito, la Federazione Sindacale dei tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) ha inoltrato al Ministero del Lavoro un’istanza di interpello chiedendo chiarimenti circa la possibilità di applicare in via analogica anche ai corsi di aggiornamento, l’indicazione del 90% di presenza necessaria, prevista per i corsi di abilitazione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Interpello n. 19 del 6 ottobre 2014 è intervenuto in risposta al suddetto quesito dirimendo la questione con un mero richiamo alla interpretazione letterale del testo di legge.

Difatti, puntualizzando la differenza tra i corsi di formazione, che implicitamente richiedono una più lunga e articolata preparazione ed educazione del Coordinatore ai principi basilari della sicurezza sui luoghi di lavoro, ed i corsi di aggiornamento che invece sono necessari per il mantenimento ed il rinnovamento di tali nozioni, il Ministero richiama il testo dell’allegato XIV del D.Lgs 81/2008 secondo cui “La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%.
(omissis) E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio”, Sostenendo che esso delinea inequivocabilmente l’obbligo di frequenza almeno nella misura del 90% dei corsi di formazione, mentre per i corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell’arco del quinquennio, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste.

Niente sconti per l’aggiornamento dei Coordinatori quindi! Le 40 ore previste per il rinnovamento delle nozioni di sicurezza nel corso del quinquennio devono essere frequentate per intero.

RIFERIMENTI: INTERPELLO N.19 DEL 06.10.2014

http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/saluteSicurezza/Documents/Interpello%2019-2014.pdf

 

Safety Focus – Anno I – Numero 02 – 30 Ottobre 2014