Corsi di formazione per CSP e CSE erogati in FAD

di Mario STIGLIANO

 

Il via libera ai corsi in modalità FAD (e-learning) e quindi la questione sulla validità o meno dei corsi di formazione per i Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione (CSE) erogati in modalità “a distanza” è un tema su cui si è molto discusso nell’ultimo periodo. l D.Lgs 14/09/2015, n. 151, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” (decreti attuativo del “Jobs act”) contiene  le linee guida sull’argomento.

In particolare, il D.Lgs 151/2015 ha apportato le seguenti modifiche nello svolgimento:

  • della formazione iniziale;
  • dell’aggiornamento quinquennale.

In precedenza, la normativa non esprimeva né un esplicito consenso né un esplicito divieto per la formazione in FAD, lasciando quindi spazio a varie interpretazioni (in particolare rese dagli Organi rappresentativi delle varie professioni tecniche), anche perché erano pervenute, da parte del Ministero competente, solamente risposte interlocutorie.

L’art. 20, comma 1, lettera o), del D.Lgs 151/2015 ha modificato l’art. 98, comma 3, del D.Lgs 81/2008, “I corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2”.

In pratica si consente lo svolgimento dei corsi per Coordinatori della sicurezza in FAD:

  • i corsi di formazione iniziali da 120 ore, solo per il modulo giuridico (le prime 28 ore della parte teorica del corso);
  • i corsi di aggiornamento da 40 ore, per intero.

Per le modalità tecniche, la norma fa ora riferimento ai requisiti previsti dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011, n. 221/CSR (Accordo relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del Testo Unico), il quale all’Allegato I identifica le condizioni che occorre rispettare per ricorrere alla modalità e-learning.

 

Safety Focus – Anno II – Numero 17 – 17 Ottobre 2015