La circostanza imprevedibile esonera il CSE in caso di infortunio del lavoratore che accede al cantiere nonostante la sospensione dei lavori

di Silvia Nutini e Alessia Boldrini

Con sentenza del 5 febbraio 2015, la IV Sez. Penale della Suprema Corte ha sancito un principio rilevante con riguardo all’estensione dei compiti di vigilanza e sorveglianza del coordinatore per la sicurezza.

F.F., nella sua qualità di coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione di lavori edili, veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cooperazione nel delitto colposo di omicidio insieme con altri, per avere cagionato la morte di un operaio che stava posando delle finestre e, perso l’equilibrio, era caduto nel vuoto. Al coordinatore si contestava inoltre la violazione di specifiche norme per la sicurezza sul lavoro, tra cui l’obbligo di informazione al lavoratore sui rischi e le misure di protezione, e l’obbligo di predisporre adeguate impalcature e ponteggi nel caso di lavori da svolgere a oltre due metri d’altezza. Gli si rimproverava in particolare di aver omesso di verificare, nella detta sua qualità, che la ditta, in relazione alla fase di posa dei controtelai alle finestre, applicasse le disposizioni contenute nel “Piano informativo generale sulla sicurezza ed igiene sul lavoro” predisposto dallo stesso F., nella parte in cui contemplava la necessità di verificare l’esistenza di protezioni dalle cadute nel vuoto e di mantenere in opera ponti e sottoponti con regolari parapetti.

Il Tribunale di Trapani lo condannava alla reclusione di un anno, in solido con gli altri imputati tra cui il responsabile della ditta costruttrice; pronunciando sui contrapposti appelli dell’imputato, del responsabile civile e delle parti civili, la Corte d’Appello di Palermo, confermate le statuizioni penali, riformava la decisione con riferimento a quelle civili, condannando il F. e la società responsabile al pagamento, in solido tra loro e con gli altri imputati, di una somma ulteriore in favore dell’Inail. Ricorreva in Cassazione il coordinatore per la sicurezza.

  1. si doleva del fatto che i giudici d’appello avessero omesso di considerare che, al momento dell’incidente, i lavori erano sospesi, né tantomeno la eventuale ripresa era stata programmata. La Cassazione ha ritenuto invece tale circostanza di estrema importanza, posto che al coordinatore non spetta una concreta e continua vigilanza sullo svolgimento del lavoratore. Dice la Corte: “Giova rammentare che tale figura è stata introdotta per la prima volta dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (di attuazione della direttiva 92/57/CEE) – nell’ambito di una generale e più articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili – a fianco di quella del committente, allo scopo di consentire a quest’ultimo di delegare, a soggetti qualificati, funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento, altrimenti su di lui ricadenti, implicanti particolari competenze tecniche Tali obblighi, invero, presuppongono l’avvio o comunque una programmazione dei lavori tale da rendere attuale, da un lato, l’obbligo per le imprese di adempiere agli obblighi prevenzionistici loro imposti e, dall’altro, quello del coordinatore per la sicurezza di controllare il corretto e funzionale adempimento di tali obblighi, in relazione alle previsione del piano” (Cass. Pen. Sez. IV, n. 7960/2015).

Quindi, a maggior ragione, un’estemporanea e non programmata ripresa dei lavori si pone quale evenienza non prevedibile da parte del coordinatore per la sicurezza, certamente non tenuto a una vigilanza di cantiere e tale comunque da non poter essere dallo stesso impedita o prevenuta, in mancanza di poteri impeditivi o coercitivi specifici, diversi da quelli predetti di mera segnalazione formale delle inadempienze.  Le carenze motivazionali sul punto hanno privato il discorso giustificativo, secondo la Corte, di un tassello fondamentale, con riferimento a tutte le accuse, risolvendosi nell’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, anche nei confronti della società responsabile civile.

 

Safety Focus – Anno II – Numero 05 – 20 Aprile 2015