Responsabilità delle società sportive per mancata dotazione con un defibrillatore

di Thomas TIEFENBRUNNER

Come noto con Decreto dell’11 gennaio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 2016 è stato modificato art. 5 comma 5 del D.M. 24 aprile 2013 (cd. Decreto Balduzzi) differendo l’entrata in vigore dell’obbligo per le Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di un DAE al 19 luglio 2016. In questo modo è stata data una ulteriore opportunità a quest’ultime di mettersi in regola con la normativa e per formare un numero sufficiente di persone che sono in grado di assicurare un corretto utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno. Ricordiamo che il Decreto Balduzzi prescrive altresì la   presenza   di   una   persona   formata all’utilizzo del defibrillatore nel corso delle gare e degli allenamenti.

Per questo motivo le Associazioni devono valutare attentamente quante persone devono essere formate per poter garantire una presenza costante e continua durante i predetti eventi. Dal 19 luglio 2016 la mancanza di persone formate e/o la mancanza di un defibrillatore può comportare (come già in alcune Regioni, ad esempio in Toscana) l’interruzione dell’attività sportiva e l’applicazione di una multa, se non addirittura la chiusura dell’impianto sportivo.

Diverso sarebbe il caso in cui le Autorità non si limitassero a compiere una semplice verifica degli impianti sportivi, ma intervenissero a seguito di un evento già verificatosi. Pensiamo ad esempio il decesso di un atleta colpito da arresto cardiaco durante una gara.  In tal caso, ove venisse constatata dalla Procura della Repubblica l’assenza di un DAE (o la mancata manutenzione dello stesso o ancora l’assenza di personale debitamente formato)  sarebbe  facile ipotizzare l’iscrizione nel registro degli indagati,  a carico  del legale rappresentante della società tenuta all’obbligo, per il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) . Va precisato inoltre che la responsabilità per l’eventuale omissione sarebbe anche di tipo civilistico, potendo comportare un obbligo al risarcimento del danno.

Sempre in tema di risarcimento del danno, non va trascurato un ulteriore aspetto. Infatti anche se la società sportiva avesse provveduto a stipulare un contratto di assicurazione contro gli infortuni, la polizza potrebbe non operare di fronte ad una palese violazione di un obbligo di legge, ovvero, in caso di operatività e quindi di liquidazione del danno, consentire alla Compagna assicurativa di procedere alla rivalsa nei confronti del trasgressore.

A fronte di una spesa tutto sommata modesta rischiare l’incolumità dei propri soci e/o di terzi partecipanti con tutte le conseguenze penali e civili è parere dello scrivente una assurdità oltre che ingiustificabile anche sotto un punto di vista morale.

 

 

Approfondimenti:

Decreto 11 gennaio 2016 – Modifica del decreto 24 aprile 2013, recante: “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=53930

 

Decreto 24 aprile 2013 – Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=46584&articolo=1

 

Safety Focus – Anno III – Numero 2 – 2 Febbraio 2016