Criticità della legislazione italiana, sui limiti di esposizione professionale degli agenti chimici

Di Alfonso Toscano

 

L’articolo ha lo scopo di illustrare i limiti di esposizione professionale degli agenti chimici, necessari ai fini della valutazione del rischio chimico.

Limiti di esposizione professione degli agenti chimici

La legislazione italiana, in merito ai limiti di esposizione professionale, è l’Allegato XXXVIII del D.lgs. 81/08.

Il datore di lavoro dovrà prendere in considerazione (nel caso in cui l’agente chimico di interesse NON compaia nella normativa italiana), i valori limite riportati nelle direttive UE (non ancora recepite dalla legislazione italiana) e i valori fissati dall’Associazione americana degli Igienisti Industriali (ACGIH), di seguito riportati:

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Parallelamente ai TLV esistono, i livelli di dose-risposta:

  • DNEL (Derived No Effect Level): livello di esposizione stimato al di sopra del quale gli uomini non devono essere esposti;
  • PNEC (Predicted No Effect Concentration): usato nella caratterizzazione del rischio ambientale, obbligatoria nel regolamento “REACH” Reg. 1907/06).
  • NOAEL – No-Observed Adverse Effect Level: livello senza effetto avverso osservabile;
  • LOAEL – Lowest Observed Adverse Effect Level: indicatori di tossicità della dose di sostanza chimica, alla quale non vi sono incrementi significativi di effetti nocivi;
  • IDLH – Immediately Dangerous to Life and Health: indicante la concentrazione di sostanza immediatamente pericolosa per la vita o la salute;
  • MAK, “concentrazioni massime ammissibili”, ossia, valore medio ponderato su una giornata di lavoro di otto ore, per una settimana lavorativa di 40 ore).

In tutto ciò si richiede, alle Amministrazioni di competenza, una migliore e concreta armonizzazione del decreto-legge alle normative europee e internazionali, per una migliore valutazione del rischio chimico.

 

Safety Focus – Anno IX – Numero 5 – 16 settembre 2022