Dal 25 novembre in vigore la Legge 30 ottobre 2014 n. 161

Dal 25 novembre in vigore la Legge 30 ottobre 2014 n. 161

 

Safety_FocusIl 25 novembre 2014 entrana in vigore la Legge n. 161/2014 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis. (14G00174) (GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 83)”.

 

Apportate modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia  di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro a seguito della procedura  di infrazione n. 2010/4227:

 

  1. a) all’articolo 28,  comma  3-bis,  sono  aggiunti,  in  fine,  i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare  immediata  evidenza,  attraverso idonea documentazione, dell’adempimento  degli  obblighi  di  cui  al comma 2, lettere b), c), d), e) e f),  e  al  comma  3,  e  immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per  la  sicurezza.  A tale documentazione  accede,  su  richiesta,  il  rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza»;

 

  1. b) all’articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti periodi: «Anche in  caso  di  rielaborazione  della  valutazione  dei rischi, il datore di lavoro deve comunque  dare  immediata  evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure  di prevenzione  e  immediata   comunicazione   al   rappresentante   dei lavoratori  per  la  sicurezza.  A  tale  documentazione  accede,  su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

 

Safety Focus – Anno I – Numero 03 – 14 Novembre 2014