Decreto 82/2015 – Criteri per l’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici

di Mario STIGLIANO

Il Decreto del Ministero della Difesa n. 82 dell’11 maggio 2015, pubblicato in G.U. il 26 giugno 2015, individua i criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge 177/2012.

Il Decreto 82/2015 rende attuativo a 6 mesi dalla pubblicazione – il 26 dicembre 2015 – la Legge n. 177 del 1 ottobre 2012 contenente “Modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”.

Per i cantieri temporanei e/o mobili interessati da attività di scavo dal 26 dicembre 2015 sarà obbligatoria la valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi sia per i coordinatori – con il Piano di Sicurezza e Coordinamento – che per le imprese che effettuano scavi e/o movimenti terra con il proprio Piano Operativo di Sicurezza.

Nel Regolamento sono riportate le seguenti definizioni:

  • ordigni bellici inesplosi: gli ordigni esplosivi residuati bellici;
  • ordigni esplosivi: le munizioni contenenti esplosivi, materiali di fissione o fusione nucleare o agenti biologici chimici. Di essi fanno parte le bombe e le testate esplosive, i missili guidati e balistici, le munizioni per artiglieria, i mortai, i razzi e le armi portatili, le mine, i siluri e le cariche di profondità, le cariche di demolizione, i fuochi pirotecnici, le bombe a grappolo e i razzi in contenitori, gli ordigni a cartuccia o carica propulsiva, gli ordigni esplosivi azionati elettricamente;
  • residuato bellico: l’ordigno esplosivo o parte di esso che è stato innescato, spolettato, armato o altrimenti preparato per essere messo in opera e che è stato sparato, sganciato, lanciato, proiettato o posto in maniera tale da costituire un pericolo per le operazioni, le installazioni e il personale, nonché il materiale che rimane inesploso per cattivo funzionamento o per difetto di fabbricazione o per qualsiasi altro motivo;
  • albo: l’elenco delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici riconosciute in possesso dei requisiti tecnico-economici per operare nel settore della bonifica preventiva e sistematica dei citati ordigni;
  • imprese: le persone fi siche o giuridiche, o gli enti senza personalità giuridica, che svolgono professionalmente attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni bellici inesplosi;
  • C.M.: bonifica terrestre di campi minati;
  • bonifica terrestre: le attività connesse con la ricerca, l’individuazione e lo scoprimento di ordigni bellici inesplosi interrati, nonché giacenti nei luoghi occulti;
  • bonifica subacquea: le attività connesse con la ricerca, l’individuazione e lo scoprimento di ordigni bellici inesplosi situati nel mare

L’iscrizione all’albo è condizione per l’esercizio dell’attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi ed è disposta per categorie e classifiche in relazione alla tipologia di intervento da porre in essere e alle capacità tecnico-economiche dell’impresa.

L’attività di disinnesco, brillamento e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti è assicurata esclusivamente da personale specializzato delle Forze Armate.

Le categorie di iscrizione all’albo sono:

  1. bonifica terrestre (B.TER);
  2. bonifica subacquea (B.SUB);
  3. bonifica subacquea oltre i 40 metri di profondità.

Le classifiche sono stabilite secondo l’importo delle attività eseguibili:

  1. fino a 50.000 euro;
  2. fino a 250.000 euro;
  • fino a 500.000 euro;
  1. fino a 1.000.000 euro;
  2. fino a 2.500.000 euro;
  3. fino a 4.000.000 euro;
  • oltre 4.000.000 euro.

Per l’iscrizione le imprese dovranno rispettare i requisiti di ordine generale dell’art. 8 e quelli di ordine speciale dell’art. 9.

Safety Focus – Anno II – Numero 14 – 2 Settembre 2015