Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime sul lavoro

Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime sul lavoro

di Federica PALMIERI

Safety_FocusAl fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al TU di cui al DPR 1124/1965, è istituito presso il Ministero del lavoro… il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Al Fondo è conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009…” Art. 1, comma 1187 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

Il comma 131 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014 ha confermato il disposto del Decreto Ministeriale 19 novembre 2008 in merito ai superstiti beneficiari del Fondo di sostegno delle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all’art. 1, comma 1187 della Finanziaria 2007.

Il Ministero del Lavoro ha istituito il “Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”, con lo scopo di fornire un tempestivo supporto ai familiari dei lavoratori, assicurati e non, vittime di gravi infortuni.

Le prestazioni sono erogate esclusivamente per infortuni avvenuti successivamente al 1° gennaio 2007 e che abbiano comportato il decesso del lavoratore. Sono quindi escluse sia le malattie professionali che gli infortuni avvenuti prima del 1° gennaio 2007 con decesso successivo a quella data.

I soggetti beneficiari del fondo sono solo i seguenti familiari dei lavoratori deceduti:

  • coniuge;
  • figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al   18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d’età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l’inabilità;

In mancanza di coniugi o figli:

  • genitori: naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto;
  • fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto.

L’erogazione dei fondi è attribuito all’INAIL, previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro.

Il decreto prevede le seguenti tipologie di benefici:

1) Prestazione una tantum a carico del Fondo.

L’importo è determinato dal numero dei componenti del nucleo superstite, dalle risorse disponibili del Fondo e dall’andamento del fenomeno infortunistico ed è fissato annualmente.

Per gli eventi occorsi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010 gli importi fissati sono:

  • 1 superstite – 5.000 euro per nucleo superstiti
  • 2 superstiti – 7.500 euro per nucleo superstiti
  • 3 superstiti -10.000 euro per nucleo superstiti
  • Più di 3 superstiti – 15.000 euro per nucleo superstiti

Per gli eventi occorsi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011 l’importo della prestazione, di cui all’art. 1, comma 1 del Decreto Ministeriale 19 novembre 2008, è determinato secondo le seguenti quattro tipologie fissate con Decreto Ministeriale del 15 marzo 2011 recante “Determinazione per l’esercizio finanziario 2011, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro”:

  • Tipologia A nr. 1 superstite – 6.500 euro per nucleo superstiti
  • Tipologia B nr. 2 superstiti – 10.500 euro per nucleo superstiti
  • Tipologia C nr. 3 superstiti – 14.500 euro per nucleo superstiti
  • Tipologia D più di 3 superstiti – 22.500 euro per nucleo superstiti

Hanno diritto alla prestazione una tantum sia i superstiti dei lavoratori assicurati ai sensi del Testo Unico per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/2008 – che quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo (militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc.), oltre che i superstiti tutelati ai sensi dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico;

2) Anticipazione della rendita dei superstiti

L’anticipazione è pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale anticipazione è prevista esclusivamente per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, ed è erogata unitamente alla prestazione una tantum. I benefici in questione non sono soggetti a tassazione.

L’erogazione di entrambi i benefici è subordinata all’esito di accertamento sommario, volto a verificare che l’evento sia riconducibile a cause lavorative.

Se successivamente all’esito delle procedure ordinarie si accerti la non riconducibilità dell’evento ad infortunio sul lavoro, si provvederà al recupero degli importi indebitamente corrisposti, ai sensi dell’art. 2033 del Codice Civile.

DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – 19 NOVEMBRE 2014

http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/Normativa/Documents/DM%2019%20novembre%202014.pdf

Safety Focus – Anno II – Numero 02 – 29 Gennaio 2015