Interpello n. 2/2015 – Criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro

di Mario STIGLIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha avanzato istanza di interpello per chiarire se sia possibile “per l’Ingegnere che si occupa professionalmente dei temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di svolgere, in base al proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di  formatore in tutte le aree tematiche previste, eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui al Decreto Formatori”.

Per rispondere al quesito la Commissione, dopo aver ricordato che dal 18 Marzo 2014 è in vigore il, già più volte citato, Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, sottolinea che tale decreto “identifica un prerequisito — individuato nel possesso del diploma di scuola media superiore (non richiesto al datore di lavoro che svolga il ruolo di formatore) – e sei requisiti, la cui dimostrazione è a carico del docente”.

Inoltre, il Decreto 6 Marzo 2013 specifica che la qualificazione opera in relazione a tre distinte aree tematiche di formazione:

  1. Area normativa/giuridica/organizzativa.
  2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.
  3. Area relazioni/comunicazione.

Sulla base di queste premesse, la Commissione ritiene che il Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013 imponga “a ciascun docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, per datore di lavoro, che intenda svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti, di essere in grado di documentare – in relazione a ciascuna delle aree tematiche identificate dal decreto (area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitari e area relazioni/comunicazioni) – il possesso di uno dei sei criteri di cui al decreto”.

E colui che intenda svolgere corsi di formazione in tutte le aree di cui al citato Decreto, “dovrà documentare il possesso di almeno uno dei criteri in parola in relazione a ognuna delle tre aree”.

Ricordiamo inoltre che, come indicato nell’allegato al Decreto, “ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica”.

In conclusione si afferma che l’Ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro “potrà assumere l’incarico di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti – in qualunque modo idoneo allo scopo – il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 Marzo 2013, per ciascuna delle citate ‘aree tematiche’ per la quale voglia svolgere le attività di docenza”.

 

Commissione per gli Interpelli – Interpello n. 2/2015 con risposta del 24 Giugno 2015

http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/saluteSicurezza/Documents/Interpello%202-2015.pdf

 

Safety Focus – Anno II – Numero 13 – 18 Agosto 2015