Interpello n. 5/2015 – Lavori in locali sotterranei o semisotterranei

di Federica PALMIERI

 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri scrive che il “D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede all’art. 65, commi 2 e 3, che in deroga, possono essere destinati al lavoro, locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrono particolari esigenze tecniche (comma 2) e comunque anche per lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche (comma 3) in assenza di emissioni di agenti nocivi, assicurando sempre idonee condizioni di aerazione meccanica e/o naturale, di illuminazione artificiale e di microclima (bar, ristoranti, attività commerciali, ecc.)”.

 

Il CNI ritiene quindi che, alle condizioni suddette, vi possa essere permanenza di lavoratori in detti locali per l’intera giornata lavorativa contrattuale e chiede conferma alla Commissione della correttezza di tale interpretazione

 

La Commissione Interpelli indica che “il potere attribuito all’organo di vigilanza dall’art. 65 comma 3, di “consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo “, si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall’ordinamento all’utilizzazione dei locali in oggetto, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con la salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Ciò posto, il provvedimento di autorizzazione – che deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al comma 3 dell’art. 65 il quale impone che le predette lavorazioni “non diano luogo ad emissione di agenti nocivi” – presuppone il rispetto del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (comma 2, art. 65, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

 

In conclusione si ottiene che nell’ambito dell’atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull’orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima.

 

Commissione per gli Interpelli – Interpello n. 5/2015 con risposta del 24 Giugno 2015

http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/saluteSicurezza/Documents/Interpello%205-2015.pdf

 

Safety Focus – Anno II – Numero 13 – 18 Agosto 2015